Affidati al patronato ASSOWHOLE, un mare di servizi per soci e non, come:
Domanda di Pensione
Pensione ai Superstiti
Pensione anticipata
Assegno ordinario di Invalidità
Assegno Sociale
Estratto contributivo
Ricostituzione Contributiva
Richiesta estratto di Contribuzione
Ricostituzione Reddituale
Supplemento
Integrazione al Trattamento minimo
Maternità
Richiesta Invalidità
Richiesta 104
Domande per Invalidità Civile
Permessi e congedi per Handicap
Assegni Familiari
Art. 29 ter L. 120/2020
Controllo pagamento rate pensione
Naspi
Bonus Bebè
Bonus Tiroideo
Pensione Opzione Donna
Assegno di Vedovanza
Calcolo Pensione di Invalidità
DOMANDA DI PENSIONE EX-SOCIALE PENSIONE DI VECCHIAIA
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
• raggiunto l’età stabilita dalla legge;
• perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
• cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione
A CHI SPETTA
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
a) lavoratrici dipendenti settore privato:
2015: 63 anni e 9 mesi*
2016 e 2017: 65 anni e 7 mesi*
b) lavoratrici autonome e gestione separata:
2015: 64 anni e 9 mesi*
2016 e 2017: 66 anni e 1 mese*
c) lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico:
2015: 66 anni e 3 mesi*
2016 e 2017: 66 anni e 7 mesi*
d) lavoratori autonomi e gestione separata:
2015: 66 anni e 3 mesi*
2016 e 2017: 66 anni e 7 mesi*
*Requisito adeguato alla speranza di vita
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
• La pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, solo se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale (c.d. importo soglia € 672,00 circa)
• al compimento dei 70 anni e 7 mesi di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” a prescindere dall’importo della pensione.
QUANDO SPETTA
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile e i contributi richiesti. Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del
rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
PENSIONE AI SUPERSTITI
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
• pensionato (pensione di reversibilità);
• lavoratore (pensione indiretta).
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:
• il coniuge superstite, anche se separato; se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
• il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
• i figli (legittimi, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente) che alla data della morte del genitore siano:
REQUISITI
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
QUANDO SPETTA
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, secondo le seguenti percentuali di legge:
• 60%, solo coniuge;
• 70%, solo un figlio;
• 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
• 100% coniuge e due o più figli.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
PENSIONE ANTICIPATA
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
• perfezionato una determinata anzianità contributiva e assicurativa richiesta, svincolata dall’età anagrafica;
• cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.
A CHI SPETTA
Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Dal 1° gennaio 2012, i soggetti già assicurati al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle seguenti anzianità contributive
• 2015:
uomini 42 anni e 6 mesi
donne 41 anni e 6 mesi
• 2016 e 2017:
uomini 42 anni e 10 mesi*
donne 41 anni e 10 mesi*
• Dal 1/5/2017:
PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI
Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996
• 2015:
uomini 42 anni e 6 mesi
donne 41 anni e 6 mesi
• 2016 e 2017:
uomini 42 anni e 10 mesi*
donne 41 anni e 10 mesi*7
*Requisito adeguato alla speranza di vita.
Oppure al compimento di 63 anni e 7 mesi, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (€ 1.254,54 per il 2017).
QUANDO SPETTA
La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
• Dipendenti (settore privato)
• Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti ,coloni, mezzadri e iscritti alla gestione separata INPS)
REQUISITI
Sono richiesti:
• riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
• almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
QUANDO SPETTA
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
PENSIONE DI INABILITA’
È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
• Dipendenti (settore privato)
• Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri e iscritti alla pensione separata INPS)
REQUISITI
• assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
• almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
E’ inoltre richiesta
• la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
• la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
• la cancellazione dagli albi professionali;
QUANDO SPETTA
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti. La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.
MISURA
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
ASSEGNO SOCIALE
L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile all’estero.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che:
• hanno compiuto 65 anni e 7 mesi di età (dal 2016);
• risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
• sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
In particolari condizioni possono averne diritto i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo.
Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all’assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.
QUANTO SPETTA
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
Per il 2017, l’ammontare mensile è di 448,07 euro mensili per 13 mensilità; Limite di reddito personale: 5.824,91 euro annui Limite di reddito coniugale: 11.649,82 euro annui.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
ESTRATTO CONTRIBUTIVO
L’estratto conto contributivo riassume tutti i periodi di contribuzione del titolare registrati dall’ Inps fino ad un determinato periodo.
Estratto Conto Contributivo
L’ estratto conto è un documento che viene inviato dall’Inps periodicamente ai lavoratori per aggiornarli sulla propria storia assicurativa e contributiva. Consultando l’estratto il lavoratore può infatti verificare la presenza di tutti i contributi versati autonomamente o dai propri datori di lavoro al fine di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze. E’ utile per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale in vista dell’accesso alla pensione o ad altre prestazioni connesse ai contributi previdenziali (es. Naspi, l’assegno contro la disoccupazione).
All’estratto conto contributivo si può accedere direttamente on line dal sito istituzionale dell’Inps recandosi nella sezione relativa al “Fascicolo previdenziale”. All’interno del servizio in questione l’utente trova i propri contributi suddivisi in base alle gestioni alle quali è iscritto. Ad esempio, i contributi degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) sono contenuti nell’Estratto conto
previdenziale generale mentre quelli degli iscritti alla Gestione separata sono riepilogati nell’Estratto conto Parasubordinati che viene visualizzato su un documento separato. Per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (gestioni ex-inpdap) nonché per gli iscritti alle gestioni dei lavoratori dello spettacolo i contributi sono riportati in due distinti documenti.
Nell’estratto conto figurano tradizionalmente solo i contributi svolti per periodi di lavoro svolti da privato (sia subordinato che autonomo) e non quelli svolti in qualità di lavoratore del pubblico impiego o per attività nella gestione ENPALS.
Con l’assorbimento dell’Inpdap da parte dell’Inps dal 2012 l’Inps ha proceduto, tuttavia, al popolamento della banca dati relativa ai dipendenti pubblici i cui dati sono confluiti in un documento aggiuntivo, denominato Estratto conto Dipendenti Pubblici in cui sono annotati i dati anagrafici e di residenza dell’iscritto; i dati identificativi dei datori di lavoro; lo stato dei servizi prestati e le relative retribuzioni percepite; i periodi riconosciuti con l’emissione di un provvedimento (riscatti, ricongiunzioni, computi); le maggiorazioni di servizio. Questo documento è spesso incompleto (mancano talvolta sia le retribuzioni che gli anni di servizio) e, pertanto, il lavoratore dovrà fare attenzione a che al momento della liquidazione della pensione i dati vengano aggiornati correttamente. Il medesimo processo ha riguardato i lavoratori iscritti al fondo dello spettacolo che hanno visto transitare i relativi periodi assicurativi nell’Estratto conto Lavoratori dello Spettacolo. Il valore dell’estratto conto Il controllo dell’estratto conto è importante in quanto per andare in pensione bisogna aver versato un certo numero di contributi che sono espressi in giorni, settimane, mesi o anni secondo il tipo di lavoro svolto. E consente all’iscritto di verificare se il datore di lavoro ha provveduto al versamento dei contributi. Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie è possibile inoltrare una segnalazione utilizzando la procedura attivabile dal percorso: Servizi online>Servizi per il cittadino > Inserimento codice identificativo PIN > Fascicolo Previdenziale del Cittadino (dal menu a sinistra)> Posizione Assicurativa > Segnalazioni contributive.
L’estratto conto contributivo non ha tuttavia valore certificativo e, dunque, serve esclusivamente per comprendere la propria posizione contributiva maturata. Qualora il lavoratore voglia, invece, ottenere un documento certificativo, se vicino alla pensione, deve chiedere l’estratto conto certificativo (c.d. Ecocert), un documento analitico della posizione assicurativa, che ha valore legale e viene rilasciato dalle sedi INPS su richiesta degli assicurati. L’Ecocert si rivela particolarmente importante soprattutto ove occorrono informazioni non esposte nell’estratto conto normale. E’ il caso della contribuzione agricola dipendente, delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della pensione in alcuni fondi speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio Ipost o ex-Fs).
Come si legge l’estratto conto In linea generale la lettura dell’estratto conto non è particolarmente difficile in quanto i dati sono esposti in maniera abbastanza comprensibile per l’utente finale. Tuttavia è importante avere chiari alcuni parametri. Vediamo dunque quali sono le principali voci dell’estratto conto e quali sono i principali punti da tenere sotto osservazione.
Nell’estratto contributivo sono riportati in alto a destra i dati anagrafici dell’interessato, mentre nella tabella ci sono i dati relativi ai versamenti previdenziali. In particolare c’è un campo relativo al Periodo di riferimento; un campo in cui è indicata la tipologia di contribuzione (lavoro dipendente, artigiano, commerciante, servizio militare ecc.); un altro in cui vengono individuati i Contributi utili (espressi in giorni, settimane o mesi), sia per il raggiungimento del diritto sia per il calcolo della pensione; la retribuzione o Reddito percepito durante il periodo di riferimento; l’azienda presso cui il lavoratore ha prestato servizio e le eventuali Note che vengono poi riepilogate alla fine dell’estratto.
Ecco qui sotto un esempio di estratto conto contributivo che può essere visualizzato dai lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (regime generale).
Il periodo di riferimento Il periodo di riferimento indica il periodo cui si riferisce ciascuna registrazione pervenuta. I periodi sono sempre suddivisi per anno solare es.: 01.01.08 – 31.12.08, poi 01.01.09 – 31.12.09 ma talvolta possono esserci più periodi contributivi per un determinato anno.
Ciò può accadere, ad esempio, qualora il lavoratore abbia fruito di congedi, di altre indennità mentre lavorava (si pensi ad una Naspi corrisposta in misura ridotta durante lo svolgimento di attività lavorativa) oppure abbia proceduto al riscatto o al versamento dei contributi volontari in caso di rapporti di lavoro part-time: in questi casi nell’estratto conto tali periodi possono sovrapporsi temporalmente. Si presti attenzione al fatto che, ove sia stato riconosciuto l’accredito di contributi integralmente sovrapposti temporalmente, questi periodi vengono conteggiati una sola volta ai fini del diritto alla pensione. Ad esempio se si è lavorato in un anno sia come lavoratore dipendente che come autonomo l’inps riconoscerà l’accredito solo di un anno di contributi e non di due anni.
Mentre ai fini della liquidazione della misura della pensione i periodi sovrapposti temporalmente saranno comunque utili secondo le regole di ciascun fondo pensionistico presso cui si è contribuito.
Tipo di contribuzione
In questo campo viene descritta in chiaro il tipo di attivita’ o il tipo di evento che ha dato luogo alla registrazione (es.: Lavoro dipendente, Disoccupazione, Congedo maternità, Malattia, Servizio Militare ecc.). Alcune attivita’ particolari sono espresse con formula specifica (es.: collaboratore familiare, apprendista, salariato agricolo).
Numero dei contributi utili per il diritto alla pensione E’ il valore centrale dell’estratto conto perchè rappresenta il numero delle giornate o delle settimane o dei mesi (questa indicazione e’ riportata in chiaro prima del numero) compresi nel periodo. La contribuzione viene espressa in settimane per la generalità dei lavoratori dipendenti, in mesi per i periodi di lavoro autonomo, in giorni per i lavoratori iscritti nel fondo dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti (gestioni ex-enpals).
Le due colonne indicano il numero di contributi utili per il diritto e per la misura della pensione. Si presti attenzione, al fatto, che non sempre i due numeri coincidono. In particolare nel caso di lavoro part-time, il numero delle settimane utili ai fini della misura della pensione può risultare inferiore rispetto a quelle lavorate e coperte ai fini del diritto alla pensione.
Ad esempio nel caso di un part-time al 50% durato per un anno intero il lavoratore vedrà accreditarsi 52 settimane ai fini della pensione ma solo 26 ai fini della misura dell’assegno. Per chi ricade nel sistema contributivo questo valore, in realtà, è ormai poco interessante dato che l’entità dell’assegno non dipende più dalla quantità di contributi che possono essere vantati dall’iscritto ma solo dalla contribuzione versata determinata sulla base della retribuzione percepita. Per alcuni periodi di contribuzione figurativa per malattia, maternita’ e CIG non viene riportato il relativo numero di contributi perchè si tratta di periodi in cui e’ presente una retribuzione ridotta, per cui il numero in parola e’ compreso nella registrazione che contiene il numero totale (a retribuzione sia piena che ridotta) delle settimane retribuite nell’anno solare.
Retribuzione o reddito
In questo campo viene riportata la retribuzione percepita dai lavoratori per i periodi di lavoro svolto in qualità di dipendenti o il reddito percepito dal titolare d’impresa (artigiani e commercianti) oppure il reddito percepito dagli iscritti alla gestione separata. Il reddito è un parametro importante per verificare prima di tutto il rispetto del minimale contributivo nel periodo di riferimento. Infatti se la retribuzione o il reddito percepito risulta inferiore al minimo previsto dalla legge per l’accredito di un anno intero di versamenti i contributi presenti in quel periodo dovranno essere rapportati alla retribuzione effettivamente percepita.
Nella tavola sopra esposta ci sono, infatti, taluni casi in cui l’Inps ha (provvisoriamente) riconosciuto una contribuzione eccedente quella imputabile sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore. E pertanto accanto al periodo in questione compare la nota 5 in cui si avvisa l’utente che la retribuzione percepita non consente di accreditare il numero di settimane indicate nella colonna “contributi utili” e che tale valore dovrà essere ridotto. Ad esempio nell’anno 2000 il lavoratore ha percepito una retribuzione di 5mila euro. Ma tale valore non consente di riconoscere 43 settimane di contributi (come indicato all’inps dal datore di lavoro sulla base della durata del contratto) ma solo 25 settimane dato che il minimale per l’accredito di una settimana di contributi per i lavoratori dipendenti è pari a 200 € circa (5mila/200€ = 25 settimane). Tale valore verrà dunque ridotto in futuro all’Inps. Situazioni del genere si verificano soprattutto nei rapporti part-time ove è facile che la retribuzione percepita vada sotto il minimale annuo stabilito riducendo il numero di settimane utili.
Per chi è nel sistema contributivo la retribuzione o il reddito percepito consente anche di determinare la quota di contributi che viene messa da parte per il periodo di riferimento, per calcolare la pensione (o la parte di pensione) con il sistema contributivo. Dunque diventa un parametro essenziale per conoscere la propria pensione futura.
Azienda
In questo campo compare il nome dell’azienda il cui il lavoratore ha prestato la propria attività nel periodo di riferimento. Nel caso di lavori autonomi è generalmente indicato il nome stesso del lavoratore che è il titolare dell’azienda.
Note
In questa colonna ci sono uno o piu’ numeri di rinvio alle corrispondenti note riportate nell’apposito riquadro. Le note che possono comparire nell’estratto conto sono le seguenti:
Nota 2 – contribuzione da verificare: indica che nei dati d’archivio Inps e’ presente
una anomalia;
Nota 3 – settimane non utili per il diritto alla pensione di anzianita’: avverte l’utente che i periodi di disoccupazione e di malattia non sono utili a perfezionare i 35 anni di contributi utili per accedere alla pensione anticipata;
Nota 4 – contributi ridotti al numero massimo che puo’ essere riconosciuto nel periodo: indica l’applicazione di una riduzione quando in archivio e’ registrato un numero di contributi eccedente la capienza massima del periodo. Es.: nell’ archivio O.1/M sono registrate n.54 settimane per il periodo 1.1.90 – 31.12.90; sull’estratto vengono riportate n.52 settimane). Nota 5 – numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non e’ sufficiente per riconoscere l’intero periodo: indica che il periodo e’ coperto al momento con una retribuzione inferiore all’importo minimo richiesto dalla legge per accreditare tutte le settimane comprese nel periodo stesso.
Avvertenze
In questo campo sono riportate alcune avvisi generali che in realtà sono già esposti sopra. In particolare c’è l’indicazione che “quando nello stesso anno esistono piu’ registrazioni, il numero dei contributi si somma solo se i periodi assicurativi non
coincidono”: l’avvertenza tende a far si’ che siano conteggiati una sola volta i contributi di due o piu’ periodi sovrapposti. Tale avvertenza si rende necessaria poiche’ la procedura di esposizione dei dati sull’estratto effettua un controllo di capienza solo sulle singole registrazioni considerate a se’ stanti e non sulla eventuale loro interferenza.
RICOSTITUZIONE CONTRIBUTIVA
La ricostituzione contributiva è un ricalcolo su una prestazione già esistente, legata al mancato riconoscimento di contributi collocati in epoca antecedente alla decorrenza della pensione, ad esempio contribuzione obbligatoria per periodi di lavoro non compresi nella liquidazione iniziale; contribuzione figurativa per periodi il cui accredito non sia stato richiesto in precedenza, come servizio militare, maternità, malattia/infortunio.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
RICHIESTA ESTRATTO CONTRIBUZIONE
La richiesta serve a verificare se la propria posizione assicurativa sia completa e corretta; si effettua attraverso il sito Inps/Inpdap
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
RICOSTITUZIONE REDDITUALE
La ricostituzione reddituale è un ricalcolo su una prestazione già esistente, vincolata al possesso di redditi personali e/o familiari nel rispetto di determinati limiti; riguarda solo alcune prestazioni (pensione ai superstiti, pensione di invalidità, assegno sociale) o parti di esse (le cosiddette prestazioni accessorie, come l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale) che sono poste in pagamento pienamente o in misura ridotta in base ad un requisito reddituale.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
• Documento identità e codice fiscale del richiedente
• Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico
• Autocertificazione stato civile e stato famiglia (data e luogo matrimonio)
• Certificato della pensione su cui chiedere il ricalcolo
• Ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare
• Eventuale titolo di soggiorno per extracomunitari
SUPPLEMENTO
È un ricalcolo su una prestazione già esistente, che si richiede quando successivamente alla decorrenza di pensione sono stati versati ulteriori contributi, legati ad una ripresa di attività lavorativa dipendente dopo il pensionamento oppure ad una continuazione di attività lavorativa autonoma per quelle categorie di lavoratori che non sono tenuti a cessare l’attività per ottenere la pensione (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
La domanda deve essere presentata con una precisa tempistica:
• Dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o da un precedente supplemento (anche se l’ulteriore periodo di versamento sia stato di durata più breve);
• Per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza di pensione o da un precedente supplemento, per chi abbia nel mentre compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
• Documento identità e codice fiscale del richiedente
• Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico
• Autocertificazione stato civile e stato famiglia (data e luogo matrimonio)
• Certificato della pensione su cui chiedere il ricalcolo
• Autocertificazione reddito d’impresa per lavoratori autonomi
MODULI
• Autocertificazione reddito d’impresa per lavoratori autonomi
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
L’integrazione al minimo costituisce un beneficio che lo Stato attribuisce al pensionato in presenza di una prestazione liquidata sulla base dei contributi versati di importo piuttosto basso (cosiddetta pensione a calcolo), al di sotto del “minimo vitale”.
In questi casi la pensione a calcolo viene integrata, cioè incrementata, fino a raggiungere un importo fissato dalla legge.
Nel 2017 l’importo corrisponde a € 501,89 mensili.
Per le pensioni decorrenti dal 1.1.1994 il diritto al minimo è condizionato sia dal reddito personale, sia dal reddito del coniuge: è necessario procedere a una doppia verifica, sia del non superamento del limite di reddito personale, sia di quello coniugale.
Limite di reddito personale per il 2017: € 13.049,14
Limite di reddito coniugale per il 2017: € 26.098,28
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
• Documento identità e codice fiscale del richiedente
• Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico
• Autocertificazione stato civile e stato famiglia (data e luogo matrimonio)
• Certificato della pensione su cui chiedere il ricalcolo
• Ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare
• Eventuale titolo di soggiorno per extracomunitari
MATERNITA’
MATERNITA’ OBBLIGATORIA (congedo di maternità)
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza (normalmente 2 mesi prima e 3 dopo la data presunta del parto). Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e coltivatrici dirette) non sono tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, pur potendo beneficiare dell’indennità.
Nel caso in cui si manifestino problemi di gestazione e/o la lavoratrice madre sia adibita ad un lavoro che possa comprometterne la salute (lavoro a rischio), è possibile richiedere l’astensione anticipata (da autorizzare da parte dell’Asl o della Dtl).
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).
La domanda telematica va inoltrata entro la fine del settimo mese di gravidanza, anche in caso di flessibilità, ossia qualora la lavoratrice madre voglia posticipare la data di inizio del congedo, previo parere del medico.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
RICHIESTA INVALIDITA’
Fare domanda di invalidità civile, l’iter dettagliato
Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile:
• i cittadini italiani con residenza in Italia;
• i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
• i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile si compone di una fase sanitaria e una fase amministrativa. La prima serve per accertare il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap in base alle minorazioni del soggetto richiedente.
La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in base allo stato invalidante riconosciuto.
Per le prestazioni economiche di competenza dell’INPS è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100% e sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche progressive (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie organiche o dismetaboliche o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se minori di anni 18.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è, quindi, di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa, determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992. (Si vedano le percentuali di invalidità)
Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve prima di tutto recarsi da un medico certificatore, è sufficiente il medico di base, e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo attestante le infermità
invalidanti che deve indicare, oltre ai dati anagrafici:
codice fiscale
tessera sanitaria
dati clinici (anamnesi, obiettività) diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto indicazione di eventuali patologie gravi indicazione della finalità del certificato l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
La trasmissione online dei certificati medici è consentita ai soli medici abilitati. Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.
Ottenuto il certificato medico la domanda va presentata attraverso il servizio online tramite PIN. In caso di minore va utilizzato il suo codice PIN e non quello del genitore o tutore. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dell’intervento di una sentenza passata in giudicato.
Ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza o del domicilio alternativo eventualmente indicato. Il soggetto, anche per il tramite d soggetti abilitati potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, potendo scegliere:
RICHIESTA 104
Legge 104: che cos’è e come si ottiene l’accertamento dell’handicap
La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro.
Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno.
E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.
Dopo l’entrata in vigore, la legge è stata aggiornata in alcune sue parti, per effetto di norme introdotte in seguito.
Art. 2 La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (in questa sede non discuteremo del termine “handicappata”).
Per definizione la Legge si applica dunque ALLE PERSONE HANDICAPPATE:
DOMANDE PER INVALIDITA’ CIVILE
INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA
E’ una prestazione concessa ai minorenni ai quali siano state riscontrate persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
L’indennità mensile di frequenza è pari ad euro 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta solo per l’effettiva durata del trattamento terapeutico o del corso di studio e a condizione che vi siano redditi inferiori ad euro 4.800,38; è sospesa in caso ricovero.
Al compimento del 18° anno di età cessa il diritto all’indennità di frequenza e l’interessato dovrà presentare una nuova domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, finalizzata ad ottenere la percentuale di invalidità e la prestazione economica prevista per i maggiorenni che avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• autocertificazione di frequenza presso le scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado
• dichiarazione di frequenza presso i centri di formazione o di addestramento professionale
• autocertificazione di frequenza continua o periodica presso centri ambulatoriali o diurni anche di tipo semiresidenziale, specializzati nella terapia o nella riabilitazione e nel recupero di persone disabili (compreso il day hospital per cicli di terapie oppure per necessità di emotrasfusioni periodiche e continuative)
• dichiarazione dei redditi del minore
• documenti identità e codici fiscali dei genitori del minore
ASSEGNO MENSILE AGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI
E’ una prestazione concessa agli invalidi civili parziali (a partire dal 74% fino al 99%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).
L’assegno è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposto dall’Inps per 13 mensilità a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 4.800,38.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge
• eventuale sentenza di separazione o divorzio
• per cittadini extracomunitari, dichiarazione del Consolato che attesti la titolarità di pensione ed eventuali redditi da immobili nel paese di provenienza e relativo ammontare (dichiarazione tradotta in italiano da traduttore ufficiale)
PENSIONE DI INABILITA’ AGLI INVALIDI CIVILI TOTALI
E’ una prestazione concessa agli invalidi civili totali e permanenti (100%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).
La pensione è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 13 mensilità a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge
• eventuale sentenza di separazione o divorzio
• per cittadini extracomunitari, dichiarazione del Consolato che attesti la titolarità di pensione ed eventuali redditi da immobili nel paese di provenienza e relativo ammontare (dichiarazione tradotta in italiano da traduttore ufficiale)
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI
E’ una prestazione concessa a qualsiasi età agli invalidi civili totali che:
• sono impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
oppure
• necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
L’indennità di accompagnamento è pari a € 515,43 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 12 mensilità; non esiste limite di reddito ma può essere sospesa in caso di ricovero gratuito.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• date dei ricoveri, nome della struttura ospedaliera e/o casa di cura, dichiarazione attestante l’importo della retta pagata
PENSIONE AI CIECHI PARZIALI (COSIDDETTI CIECHI VENTESIMISTI)
E’ una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, oppure a coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10 per cento.
La pensione è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 13 mensilità a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• certificato medico rilasciato da uno specialista in oculistica con l’indicazione del residuo visivo e/o la riduzione del campo visivo binoculare
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge
• eventuale sentenza di separazione o divorzio
• per cittadini extracomunitari, dichiarazione del Consolato che attesti la titolarità di pensione ed eventuali redditi da immobili nel paese di provenienza e relativo ammontare (dichiarazione tradotta in italiano da traduttore ufficiale)
INDENNITA’ SPECIALE AI CIECHI CIVILI PARZIALI
E’ una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione oppure a coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10 per cento.
L’indennità speciale ai ciechi parziali è pari a € 208,83 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• certificato medico rilasciato da uno specialista in oculistica con l’indicazione del residuo visivo e/o la riduzione del residuo perimetrico binoculare (campo visivo)
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
PENSIONE AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI
E’ una prestazione concessa a partire dai 18 anni senza limite massimo di età a coloro che:
• sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
• che hanno la mera percezione dell’ombra e delle luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
• il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento
La pensione ai ciechi civili assoluti è pari a € 302,23 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 13 mensilità a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10, ma può essere ridotta in caso di ricovero.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• certificato medico rilasciato da uno specialista in oculistica con l’indicazione del residuo visivo e/o la riduzione del residuo perimetrico
binoculare (campo visivo)
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge
• eventuale sentenza di separazione o divorzio
• date ricoveri, nome struttura ospedaliera e/o casa di cura, dichiarazione attestante l’importo della retta pagata
• per cittadini extracomunitari, dichiarazione del Consolato che attesti la titolarità di pensione ed eventuali redditi da immobili nel paese di provenienza e relativo ammontare (dichiarazione tradotta in italiano da traduttore ufficiale)
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI
E’ una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che:
• sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
• che hanno la mera percezione dell’ombra e delle luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore
• il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento
L’indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti è pari a € 911,53 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• certificato medico rilasciato da uno specialista in oculistica con l’indicazione del residuo visivo e/o la riduzione del campo visivo binoculare
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
PENSIONE AI SORDI PREVERBALI
E’ una prestazione concessa ai sordi preverbali cioè i portatori di menomazioni sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (entro il 12° anno di età), che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica, di età compresa dai 18 ai 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).
La pensione ai sordi preverbali è pari ad € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 13 mensilità a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• dichiarazione dei redditi del richiedente e del coniuge
• eventuale sentenza di separazione o divorzio
• per cittadini extracomunitari, dichiarazione del Consolato che attesti la titolarità di pensione ed eventuali redditi da immobili nel paese di provenienza e relativo ammontare (dichiarazione tradotta in italiano da traduttore ufficiale)
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
E’ una prestazione concessa a qualsiasi età ai sordi preverbali cioè i portatori di menomazioni sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (entro il 12° anno di età), che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica.
L’indennità di comunicazione è pari a € 255,79 (per il 2017) ed è corrisposta dall’Inps per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Documentazione necessaria per il pagamento della prestazione, in caso di riconoscimento:
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• iban bancario e/o postale
• eventuale sentenza di separazione o divorzio
DISABILITA’ (COLLOCAMENTO MIRATO)
E’ la richiesta di “collocamento mirato” che ha per obiettivo il riconoscimento della disabilità della persona e della sua capacità globale per il collocamento lavorativo.
Presuppone il riconoscimento di un’invalidità civile pari almeno al 46%.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base solo se il richiedente non sia già stato riconosciuto invalido civile a partire dal 46%
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
HANDICAP (L.104/1992)
E’ la richiesta di riconoscimento dell’handicap ai sensi della legge 104/1992 che mira principalmente ad ottenere, per sé e/o per i parenti, il diritto ai permessi e ai congedi lavorativi oltre che, naturalmente, altri benefici previsti da norme comunali, fiscali, ecc.
Documentazione necessaria per la presentazione della domanda:
La richiesta si accompagna in genere a quella di invalidità civile.
• certificato medico on-line rilasciato dal medico di base
• documento identità
• codice fiscale
• permesso di soggiorno
• verbali di precedenti riconoscimenti
Una volta ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’ Art. 3 comma 3 (handicap in situazione di gravità), dovrà essere presentata la richiesta per i permessi/congedo
PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP
Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap.
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nella misura di 2 ore al giorno o 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore, in caso di disabile che lavora o in caso di figlio di età inferiore ai 3 anni; qualora il disabile sia altro familiare, invece, esiste solo la modalità dei 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore.
Il congedo retribuito spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, frazionabili anche a giorni; oltre alla situazione di handicap grave del familiare convivente, il lavoratore deve essere in costanza di rapporto di lavoro.
Non è possibile usufruirne per sé stessi ed esiste un ben preciso ordine di priorità dei familiari che ne vogliano beneficiare: ad esempio il coniuge della persona disabile, al quale possono sostituirsi i genitori o i figli solo in particolari condizioni.
Le relative domande sono da inviare telematicamente all’Inps.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
ASSEGNI FAMILIARI
Cos’è
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (CIRCOLARE N.60 del 21 maggio 2020).
A chi è rivolto
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:
• lavoratori dipendenti del settore privato;
• lavoratori dipendenti agricoli;
• lavoratori domestici e somministrati;
• lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
• lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
• titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
• titolari di prestazioni previdenziali;
• lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
• i Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
• i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
• le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
• le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
• le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
• gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
• gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
• l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
• gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.
L’ANF è pagato direttamente dall’INPS se il richiedente è:
• addetto ai servizi domestici;
• iscritto alla Gestione Separata;
• operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
• lavoratore di ditte cessate o fallite;
• beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
DECADENZA
Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio con assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.
Domanda
REQUISITI
L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
• richiedente lavoratore o titolare della pensione;
• coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
• figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
• figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
• fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
• nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.
Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Il nucleo familiare può essere composto anche di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente
minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro.
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).
In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.
Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell’ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente.
Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.
COME FARE DOMANDA
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo
A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all’Istituto.
Modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) deve essere presentata al
datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.
Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di domanda di Assegno per il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
La relativa domanda telematica (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
• Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
• enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare
La domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti casi:
• nel caso in cui venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, etc.);
• nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);
• per applicare l’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o
maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).
ART. 29 TER L. 120/2020
Art. 29-ter. Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap (18)
CONTROLLO PAGAMENTO RATE PENSIONE
L’INPS mette a disposizione una serie di servizi finalizzati a gestire il pagamento della pensione.
Cedolino della pensione
I pensionati possono consultare online il cedolino della pensione e verificare l’importo dei trattamenti liquidati dall’INPS ogni mese.
Variazione dell’istituto di credito
Il pensionato può modificare in ogni momento le coordinate per l’accredito della pensione (istituto bancario, Poste, sportello estero) fornite in precedenza all’INPS.
Modello OBIS/M
All’inizio di ogni anno, l’INPS rilascia al pensionato il modello OBIS/M che riassume le seguenti informazioni sulle pensioni INPS che sono in pagamento:
• l’eventuale aumento che viene calcolato all’inizio di ogni anno ( perequazione automatica);
• gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e l’eventuale tredicesima;
• gli importi mensili netti;
• le ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali;
• le detrazioni di imposta applicate;
• le quote associative;
• la trattenuta per incumulabilità con l’attività lavorativa;
Liquidazione di quote di pensione agli eredi
Le quote di pensione maturate e non riscosse in vita dal pensionato entrano nell’asse ereditario e possono essere trasmesse agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità.
Accertamento dell’esistenza in vita
Per assicurare la regolarità dei pagamenti, Citibank effettua ogni anno l’accertamento dell’esistenza in vita del pensionato.
Pagamento per i lavoratori esodati
INPS mette a disposizione dei datori di lavoro esodanti e dei loro consulenti il servizio “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”, che permette di consultare i dati relativi agli importi mensili delle prestazioni.
Pagamento per i residenti all’estero
Il pagamento della pensione per i residenti all’estero viene svolto in oltre 164 Paesi del mondo e interessa circa 338mila beneficiari. Dal 1° febbraio 2012 il servizio di pagamento è svolto da Citibank.
Imposizione fiscale e detrazioni di imposta per i pensionati
La pensione, così come i redditi da lavoro, è soggetta all’imposizione fiscale. L’INPS applica le ritenute fiscali previste a titolo di IRPEF sulle pensioni erogate, nonché le detrazioni spettanti richieste. Gli importi delle addizionali IRPEF regionali e comunali sono calcolati sulla base delle aliquote stabilite annualmente dalle Regioni e dai Comuni. Il pensionato residente in Italia può richiedere all’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, le detrazioni per carichi familiari (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) sulle prestazioni erogate, in base alla normativa fiscale vigente.
Anche i pensionati residenti all’estero, in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia.
Domanda per addebitare il canone RAI sulla pensione
È possibile rateizzare il pagamento del canone RAI in 11 mensilità senza interessi.
Il servizio è rivolto ai titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell’INPS, intestatari dell’abbonamento RAI, con un reddito di pensione, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro.
NASPI
Naspi 2021, come fare domanda di disoccupazione? Facciamo il punto sui requisiti necessari, sulle regole per il calcolo dell’importo spettante e della durata dell’assegno.
Presentare domanda di disoccupazione all’INPS è il primo fondamentale passo per il pagamento della Naspi, l’indennità riconosciuta a chi a perso il lavoro ed è in possesso di determinati requisiti.
Per poter fare domanda di disoccupazione nel 2021 è necessario rispettare specifici requisiti relativi ai contributi versati e all’attività lavorativa effettuata, sui quali ci soffermeremo di seguito.
L’importo della Naspi 2021 è pari al 75% della retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni, ma in sede di calcolo si applicano delle regole specifiche in considerazione dei limiti fissati dalla normativa.
Se sulle regole generali per richiedere la Naspi non si segnalano particolari novità, è da menzionare la modifica prevista dalla Legge di Bilancio 2021, che consente ai disoccupati di beneficiare dell’assegno di ricollocazione, ai fini del reinserimento del mondo del lavoro.
Scendiamo quindi nell’analisi di come funziona la Naspi 2021, requisiti e regole per fare domanda di disoccupazione all’INPS.
Per presentare domanda di disoccupazione e richiedere la Naspi nel 2021 sarà necessario compilare ed inviare il modulo INPS in pdf messo di seguito a disposizione.
Non cambiano le modalità di invio della domanda di Naspi e il modulo, compilato in ogni sua parte, potrà essere inoltrato nelle seguenti modalità:
• dal sito www.inps.it o dall’APP direttamente dal cittadino in possesso del PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS;
• tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
• tramite Contact Center Multicanale INPS INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.
Si allega di seguito il modulo di domanda in formato pdf per richiedere la disoccupazione:
Modulo INPS domanda di disoccupazione Naspi – SR156
Scarica e compila il modulo per richiedere la disoccupazione
Chi ha diritto alla Naspi 2021? Ecco i requisiti per presentare domanda di disoccupazione Inps
Chi può fare domanda di disoccupazione? È l’Inps a fornire tutte le istruzioni sui requisiti richiesti. La Naspi spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il lavoro involontariamente.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda di disoccupazione anche:
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Naspi, domanda di disoccupazione 2021 a seguito di dimissioni per giusta causa
Potranno beneficiare della Naspi nel 2021 e presentare domanda di disoccupazione INPS anche i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.
Domanda di disoccupazione Naspi 2021: requisiti
Per poter presentare domanda di disoccupazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione involontario ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni;
• il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
• il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Soggetti esclusi: chi non ha diritto alla Naspi 2021
Non possono presentare domanda di disoccupazione e quindi rimangono fuori dal beneficio della Naspi 2021 i seguenti soggetti esclusi:
• i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
• i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Naspi 2021: come chiedere lo stato di disoccupazione
Uno dei requisiti fondamentali per accedere alla Naspi è ottenere lo stato di disoccupazione.
Sul punto è necessario ricordare che il decreto n. 4/2019 ha modificato le regole alla base dell’ottenimento dello stato di disoccupato e l’ANPAL, con la circolare n. 1/2019 ha illustrato tutte le novità per i lavoratori.
Lo stato di disoccupazione riguarda i soggetti che rilasciano la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e che soddisfano uno dei seguenti requisiti:
• non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
• essere lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni a cui si ha diritto ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
Lo stato di disoccupazione non entra in contrasto con i rapporti di lavoro. Rispettando alcune regole è quindi possibile lavorare senza perdere lo stato di disoccupazione e, quindi, il diritto alla Naspi.
L’elemento determinante è il reddito percepito, che cambia in base alla tipologia di attività svolta, secondo quanto stabilito dalla legge:
• per il lavoro dipendente la soglia è 8.145 euro all’anno: si considera, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento;
• per quello autonomo il limite, invece, si ferma a 4.800 annui.
Per richiedere lo stato di disoccupazione il disoccupato dovrà presentarsi di persona presso il Centro per l’Impiego, munito dei seguenti documenti:
• carta d’identità o documento di riconoscimento valido;
• copia del contratto di lavoro;
• per i disoccupati stranieri verrà richiesto anche il permesso di soggiorno e un indirizzo abitativo.
Per mantenere lo stato di disoccupazione bisognerà presentarsi annualmente presso il Centro per l’impiego per l’aggiornamento.
Naspi 2021: importo, calcolo e durata dell’assegno di disoccupazione
Per calcolare l’importo della Naspi 2021 bisognerà dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.
Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, all’importo di 1.221,44 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa.
Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore, al 75% sopra descritto verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
A partire dallo scorso anno l’Inps ha messo a disposizione nuovi servizi per il calcolo della Naspi.
All’interno dell’app INPS Mobile è contenuta una nuova funzionalità, denominata “Esiti Domande NASpI” che consente all’utente, munito di SPID o PIN, di avere informazioni sullo stato della propria domanda tramite dispositivi smartphone o tablet.
All’interno dell’applicazione sarà visualizzato l’elenco delle domande di Naspi presentate dal cittadino. Una volta selezionata quella di interesse, ed in caso di accoglimento, sarà possibile consultare il prospetto di calcolo della prestazione Naspi e, quindi, i dati relativi ai pagamenti della prestazione disposti in proprio favore.
Il prospetto di calcolo di una domanda Naspi, consultabile a conclusione dell’istruttoria della domanda, evidenzia le seguenti informazioni:
• la data di decorrenza e la durata della prestazione spettante;
• gli importi mensili della indennità spettante;
• i dati retributivi e contributivi che hanno determinato la durata e la misura della prestazione;
• l’elenco delle prestazioni di disoccupazione già fruite nel quadriennio precedente la data cessazione dell’attività lavorativa;
• i periodi contributivi già utilizzati per le prestazioni già fruite scomputati nel calcolo della durata della nuova domanda.
Si ricorda che la Naspi è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Importo massimo Naspi 2021
L’importo massimo della Naspi viene aggiornato annualmente dall’Inps. Ad oggi, tuttavia, non sono ancora state pubblicate le nuove soglie per il 2021, e pertanto per il momento si fa riferimento ai limiti previsti per lo scorso anno.
L’importo mensile massimo dell’assegno di disoccupazione è pari a 1.328,76 euro.
A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della disoccupazione verrà ridotto progressivamente del 3% al mese.
Quando presentare domanda di disoccupazione? Scadenza e termini richiesta Naspi 2021
La domanda di Naspi 2021 deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
• dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
• dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
• dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
• dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
• dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
• dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Domanda anticipo Naspi 2021
Anche nel 2021 i disoccupati possono presentare domanda di anticipo Naspi qualora intendano avviare un’attività di lavoro autonomo con apertura di partita IVA. In tal caso l’importo dell’indennità spettante verrà erogato in un’unica soluzione.
Bisognerà utilizzare il modulo di domanda predisposto dall’INPS, che dovrà essere inviato in modalità telematica tramite il servizio dedicato.
L’anticipo Naspi può essere richiesto anche per l’avvio di attività in forma societaria, a patto che il socio oltre a conferire capitale svolga anche attività di lavoro autonomo o d’impresa.
La novità è contenuta nella circolare n. 174 pubblicata il 23 novembre 2017.
Naspi 2021 compatibile con reddito di cittadinanza Uno dei dubbi di molti lavoratori è se il godimento della Naspi sia compatibile o meno con il nuovo reddito di cittadinanza. La risposta è affermativa.
Nel rispetto dei requisiti generali previsti si potrà fare domanda di reddito di cittadinanza anche se si percepisce già l’indennità di disoccupazione.
Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare la guida dedicata.
Naspi 2021, assegno di ricollocazione per i lavori in disoccupazione: le novità della Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2021 ripristina il diritto per i disoccupati percettori di Naspi di ricevere l’assegno di ricollocazione, che era stato reso inaccessibile fino al 31 dicembre 2021 dal Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4.
Potranno richiedere l’assegno di ricollocazione:
• coloro che percepiscono Naspi o DIS-COLL da oltre 4 mesi;
• coloro che sono stati collocati in cassa integrazione;
• coloro che sono soggetti a sospensione del rapporto di lavoro con collocazione in cassa integrazione per cessazione di attività;
• coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza;
• coloro che sono stati ammessi alla cassa integrazione straordinaria, purché i loro profili e ambiti siano previsti dall’Accordo di ricollocazione sottoscritto dalla loro azienda e dalle organizzazioni sindacali.
BONUS BEBE’
Cos’è
L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.
A chi è rivolto
L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).
Come funziona
La maggiorazione del 20%
In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:
• la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
• ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente: il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;
• diversamente, non si considerano né come “primi figli”, né come “figlio successivo al primo”, i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
• in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2021:
o se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di
tre gemelli nel 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
o se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
• in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2021, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
• in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2021, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).
DECORRENZA E DURATA
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2021, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio.
Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).
Se la domanda viene respinta, per poter richiedere l’assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi) per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.
Esempio: Nascita (o adozione o affidamento) avvenuta il 15 aprile 2021. Se la domanda viene presentata entro 90 giorni, la prestazione, laddove spettante, è riconosciuta dal mese dell’evento (aprile 2021) per 12 mensilità (fino a marzo 2022). Se la domanda viene presentata a novembre 2021 (oltre i 90 giorni dall’evento), la prestazione, laddove spettante, è riconosciuta per le sole mensilità residue dal mese di presentazione della domanda (novembre 2021) fino a marzo 2022. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, nel caso in esempio, è il 31 marzo 2021.
QUANTO SPETTA
La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2021 dipende in presenza di un ISEE in corso di validità dall’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:
• in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
• se l’ ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
• qualora l’ ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.
A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).
In caso di pagamento su IBAN estero, deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o di una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.
Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’articolo 2, legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
DECADENZA
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
• il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento);
• in caso di decesso del figlio;
• in caso di revoca dell’adozione;
• in caso di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
• nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
• nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
• in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
• il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
• conclusione dell’affidamento temporaneo;
• il figlio raggiunge i 18 anni di età.
Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.
Nei casi di decadenza l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione valgono le seguenti regole: se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento) l’assegno viene riconosciuto dal mese in cui l’utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall’evento l’assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.
Domanda
REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
• cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui 7 all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
• residenza in Italia;
• convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).
La misura dell’assegno è calcolata in funzione del valore dell’ ISEE minorenni in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.
Per gli eventi del 2021, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).
In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e che le strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del d.p.r. 445/2000) e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo
dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Per poter richiedere l’assegno è opportuno presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.
È opportuno che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validità.
È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validità dello stesso. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
L’ ISEE corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di un’altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.
Per gli eventi del 2021, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” se sussistono gli altri requisiti di legge, con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo).
Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o con rettifica retroattiva (qualora la DSU sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale) o con idonea documentazione giustificativa da presentare presso la sede INPS competente.
All’atto della regolarizzazione dell’ ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato con l’eventuale differenza ove spettante.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
COME FARE DOMANDA
La domanda di assegno si presenta all’INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l’area “Tutti i servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino).
In alternativa, si può fare domanda tramite:
• Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
• enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Attraverso i canali sopraindicati è, inoltre, possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN).
Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”. Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.
Altre informazioni
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Bonus Bebè è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.
La legge di bilancio 2018 ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2018 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
L’articolo 23-quater, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2019 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre
2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
L’articolo 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
L’art. 1, comma 362, legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha confermato la prestazione, istituita dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato/adottato/in affidamento preadottivo nel corso del 2021.
Bonus Tiroide 2021: a chi spetta, requisiti, assegno mensile
Che cos’è e a chi spetta?
Il bonus tiroide 2021 è un assegno di invalidità civile che viene riconosciuto dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza) a chi soffre dei quattro disturbi della tiroide, ovvero:
PENSIONE “OPZIONE DONNA”
Cos’è
La cosiddetta “Opzione donna” è un trattamento pensionistico erogato, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
• 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
• 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2020.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020.
Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Domanda
REQUISITI
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.
COME FARE DOMANDA
La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
ASSEGNO DI VEDOVANZA
La legge prevede che l’assegno per il nucleo familiare può essere erogato a nuclei composti da una sola persona ma solo se questa è titolare di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente o è orfano minorenne o una persona impossibilitata a svolgere proficuo lavoro.
Dopo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 7668 del lontano 1996, è pacifico che il coniuge superstite inabile rientra tra i possibili beneficiari: può ottenere l’assegno al nucleo (ormai noto come assegno di vedovanza) anche in assenza di altri contitolari della reversibilità.
I requisiti per avere l’assegno di vedovanza L’assegno di vedovanza non spetta per il semplice fatto di essere vedovi, ma spetta se si possono far valere i requisiti di seguito indicati.
• Titolarità di una pensione ai superstiti da lavoro dipendente (settore privato o pubblico). Sono escluse le reversibilità dei lavoratori autonomi (SR, SoArt, Socom).
• Essere inabili a proficuo lavoro. La valutazione spetta ai sanitari dell’INPS ma se si è in possesso di verbali delle Commissioni di invalidità civile con riconoscimento di accompagnamento o di invalidità civile, si è esonerati da visite c/o uffici sanitari dell’INPS.
• Possedere redditi inferiori al limite annualmente determinato. Decorrenza dell’assegno vedovile L’assegno spetta dal momento in cui si presenta la domanda ma, se si possono far valere i requisiti, si possono ottenere gli arretrati fino a 5 anni.
DOCUMENTI RICHIESTI (ED. 13/03/2020)
• CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE RICHIEDENTE
• DATA VEDOVANZA • CATEGORIA E NUMERO DI PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE
• VERBALE INVALIDITA’ CIVILE
• ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (SE SI CHIEDONO GLI ARRETRATI PORTARE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI
ULTIMI CINQUE ANNI)
Attenzione: il servizio richiede un contributo di partecipazione di 24 euro.
CALCOLO PENSIONE DI REVERSIBILITA’
Pensione di reversibilità di pensionato (diretta): nel caso in cui il dante causa era già titolare di pensione.
Pensione di reversibilità di assicurato (indiretta): nel caso in cui il dante causa non era già titolare di pensione, ma possedeva i requisiti di legge per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità
COSA FORNISCE LA PRESTAZIONE
La pensione mensile erogata dall’Ente
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati dalla normativa di riferimento
I BENEFICIARI:
LE QUOTE DI PENSIONE SPETTANTI AI SUPERSTITI
Coniuge e figli Percentuale
coniuge senza figli 60%
coniuge con un figlio 80%
coniuge con due o più figli 100%
Figli senza coniuge (*) Percentuale un figlio 70% – due figli 80% – tre o più figli 100%
(*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli
Genitori Percentuale
un genitore 15%
entrambi i genitori 30%
Fratelli celibi e sorelle nubili Percentuale
un fratello/sorella 15%
due fratelli/sorelle 30%
tre fratelli/sorelle 45%
(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%)
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO
La pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili.
Reddito Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) 25 per cento
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) 40 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio) 50 per cento
INDENNITÀ UNA TANTUM
Nell’ipotesi in cui l’assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum.
Nel sistema contributivo, l’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l’indennità è liquidata in proporzione all’entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.
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Domenica Chiuso
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