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RICONOSCIMENTO DEL TUO TITOLO DI STUDIO ESTERO

HAI STUDIATO ALL’ESTERO? ECCO COSA FARE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TUO TITOLO

L’iter da seguire per richiedere il riconoscimento e l’equipollenza dei titoli esteri per chi ha svolto un percorso di studio all’estero.

Molti immigrati vengono in Italia per lavorare, alcuni di loro hanno già conseguito al loro paese diplomi e lauree e sono in possesso di competenze che vorrebbero utilizzare ma il percorso per poter far riconoscere i propri titoli è lungo, difficile, a causa di una normativa complessa e variabile.

Il Riconoscimento del titolo per finalità lavorative si chiede al Ministero competente. Di seguito si indicano i Ministeri competenti per i principali tipi di lavoro:

• il Ministero di Grazia e Giustizia è competente per il riconoscimento dei titoli professionali di: avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo, geologo, ingegnere, psicologo, consulente del lavoro, ragioniere, geometra, perito agrario ed industriale, giornalista;

• il Ministero dell’Industria è competente per il riconoscimento dei titoli professionali relativi ad attività di consulente della proprietà industriale e di mediatore al commercio;

• il Ministero della Pubblica Istruzione è competente per il riconoscimento dei titoli abilitativi all’attività di insegnamento;

• il Ministero della Sanità è competente per il riconoscimento dei titoli abilitativi all’esercizio di professioni sanitarie.Il Riconoscimento del titolo per finalità di studio, invece, è competenza degli istituti di istruzione presso cui si vuole proseguire il corso di studi. Per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli esteri, è necessario presentare domanda al Rettore dell’Ateneo nel cui statuto è presente un corso di studi simile a quello per cui si inoltra la richiesta.La domanda deve includere:

• originale del titolo della scuola secondaria superiore frequentata, giudicato valido per l’ammissione al corso di laurea frequentato nel paese estero;

• traduzione ufficiale in italiano del suddetto certificato;

• dichiarazione di valore riferita al medesimo titolo, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare Italiana del paese in cui conseguito il diploma stesso;

• originale del titolo accademico ottenuto, con allegata traduzione italiana ufficiale e dichiarazione di valore;

• certificato originale con l’elenco dei corsi accademici frequentati per il conseguimento della laurea e rispettiva traduzione in italiano confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del posto;

• programma di studio stampato su carta intestata o recante timbro validante dell’università straniera frequentata, con relativa traduzione e dichiarazione di valore.

A questo punto verrà dichiarata l’equipollenza tramite un decreto rettorale.Il termine ultimo per la presentazione delle domande per richiedere l’equipollenza dei titoli esteri scade, per i cittadini comunitari residenti in Italia, di norma il 31 dicembre di ogni anno; mentre per i cittadini comunitari residenti all’estero e gli extra comunitari residenti all’estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, il 31 agosto.

Esiste inoltre un Centro Informazione sulla Mobilità e le Equipollenze Accademiche (C.I.M.E.A), ovvero il Centro Nazionale di Informazione sul riconoscimento delle qualifiche.

per maggiori info clicca qui

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